Art. 156 — Risarcimento dei danni (articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puproporre azione contro l'agente della riscossione dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

L'agente della riscossione risponde dei danni e delle spese del giudizio, salvi i diritti degli enti creditori.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →