Art. 156 — Risarcimento dei danni (articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puproporre azione contro l'agente della riscossione dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
L'agente della riscossione risponde dei danni e delle spese del giudizio, salvi i diritti degli enti creditori.