Art. 148 — Surroga dell'agente della riscossione in procedimenti esecutivi già iniziati (articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, l'agente della riscossione pudichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente e al debitore.

Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto all'agente della riscossione l'importo del suo credito, lo stesso agente resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

L'agente della riscossione puesercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →