Art. 133 — Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi (articolo 26 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
Le disposizioni dell'articolo 105, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie dall'articolo 236, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.
Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.