Art. 139 — Riscossione spontanea a mezzo ruolo (articolo 32 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge: a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento; b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in pirate su richiesta del debitore.
Nel caso previsto dal comma 1, lettera a): a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con l'agente della riscossione: 1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli; 2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio; 3) i termini di notifica della cartella di pagamento; 4)le penalità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate è indicata dall'ente creditore e l'agente della riscossione pu far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, l'agente della riscossione invia tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), l'agente della riscossione provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in pi rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.