Art. 140 — Riscossione coattiva (articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
L'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.