Art. 142 — Gratuità di altre attività e imposte di registro e di bollo (articolo 47-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 66 , comma 2, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
I competenti uffici rilasciano gratuitamente all'agente della riscossione e ai soggetti da esso incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 180, comma 2.
Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dall'agente della riscossione, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro.
Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.