Art. 180 — Prezzo base e cauzione (articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, moltiplicato per tre.

Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, l'agente della riscossione richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia del competente ufficio.

La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata all'agente della riscossione ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del 10 per cento del prezzo base.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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