Art. 181 — Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita (articolo 80 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto, l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.

Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice pudisporre: a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale; b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 180, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice pu nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puassegnare a esso la funzione di custode del bene.

Nei casi di cui al comma 3, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 150, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 3, il primo incanto non puessere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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