Art. 177 — Espropriazione immobiliare (articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; b) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile; c) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), pu procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. L'espropriazione puessere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 178 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell'articolo 180 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.