Art. 124 — Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza (articolo 18-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

Le disposizioni previste dagli articoli 91, comma 3, e 101, comma 5, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo è previsto un termine di decadenza.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →