Art. 126 — Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato (articolo 20 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

Le disposizioni contenute negli articoli 95, 97 e 107, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →