Art. 25 — Disposizioni di rinvio in materia di riscossione coattiva (articolo 7 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui al presente capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122.
Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dall'amministrazione o dall'ente competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione.
Richiamato da
Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 19