Art. 27 — Norma di rinvio (articolo 16 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

Per quanto non previsto dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui alla parte I, titoli IV e VI.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 19