Art. 19 — Soppressione dei servizi autonomi di cassa (articolo 1 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998.
Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.