Art. 24 — Distinta dei versamenti diretti (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Il versamento diretto è ricevuto dall'agente della riscossione in base a distinta di versamento.

La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

L'agente della riscossione rilascia quietanza di pagamento e appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'agente della riscossione non pu rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al comma 2.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 19