Art. 26 — Termini e modalità di versamento delle somme riscosse (articolo 8 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

Entro il terzo giorno lavorativo successivo l'agente della riscossione versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla ... Tesoreria dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente capo, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio, usufruibili sui versamenti diretti.

L'ammontare delle somme riscosse direttamente dall'agente della riscossione va versato distintamente per voce di entrata alla ... Tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1.

Le somme accreditate all'agente della riscossione dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 219, alla Tesoreria dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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