Art. 18 — Versamenti in favore di enti previdenziali (articolo 28 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano anche all'INAIL e agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 5