Art. 15 — Compensazione di crediti per spese, diritti e onorari di avvocato (articolo 1, commi 778, 779 e 780 legge 28 dicembre 2015, n. 208)
Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo unico, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.