Art. 12 — Adempimenti degli intermediari della riscossione (articolo 21 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 9, comma 1, versano le somme riscosse alla Tesoreria dello Stato, al netto del compenso a essi spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.

Entro il termine di cui al comma 1 gli intermediari predispongono e inviano telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 13 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.

Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, puessere stabilito che: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega gli intermediari comunicano alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verseranno ai sensi del comma 1; b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80 per cento delle predette somme.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte degli intermediari e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →