Art. 10 — Pagamenti rateali (articolo 20 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, a eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi degli articoli 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, commi 1 e 2, 44, 45, commi da 1 a 6, 48, commi da 1 a 8, 50, 51, commi da 1 a 3, 53, 55, 56, commi 1 e 2, 57, 58.

La misura dell'interesse è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.

La facoltà di cui al comma 1 pu essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 3, comma 1.

I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.

Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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