Art. 14 — Pagamento con mezzi diversi dal contante (articolo 23 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
I contribuenti possono mettere a disposizione degli intermediari convenzionati ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.