Art. 28 — Interessi moratori (articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
Sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.