Art. 29 — Computo degli interessi (articolo 2 legge 26 gennaio 1961, n. 29)

Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →