Art. 75 — Rimborso di ritenute dirette (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta pu presentare istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in base al proprio domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.

Avverso la decisione dell'ufficio, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta la decisione dell'ufficio, il contribuente pu ricorrere alla corte di giustizia tributaria di primo grado secondo le disposizioni del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

In caso di accoglimento del ricorso, al rimborso l'ufficio provvede mediante ordinativo di pagamento nei termini e modalità di cui all'articolo 127 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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