Art. 79 — Esecuzione del rimborso (articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Del rimborso disposto l'ufficio dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'articolo 85.

L'agente della riscossione è tenuto a rimborsare anche gli interessi di mora eventualmente riscossi.

Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

L'elenco di rimborso è consegnato all'agente della riscossione il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'agente della riscossione annota l'avvenuta compensazione sui propri sistemi informativi.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 122