Art. 85 — Cessione dei crediti di imposta richiesti a rimborso (articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non pucedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui all'articolo 83, comma 1 sono dovuti al cessionario.

Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 82, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio procede al recupero delle somme stesse.

L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio nonché all'agente della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 81.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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