Art. 116 — Solidarietà del sostituto di imposta (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sanzioni e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.
Richiamato da
Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 125