Art. 113 — Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

I nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sanzioni e interessi iscritti o iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per la base alla voltura catastale.

Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'Ufficio dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all'agente della riscossione di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 125