Art. 112 — Imputazione dei pagamenti (articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

L'agente della riscossione non purifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

Tuttavia, se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento non pu essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, compresi gli interessi di mora e le spese esecutive maturati sulle somme iscritte a ruolo.

Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla piremota, al debito d'imposta, alla sanzione e poi al debito per interessi di mora e non pu essere fatta alle spese esecutive maturate sulle somme iscritte a ruolo, se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora.

Per i debiti d'imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d'imposta meno garantite e fra imposte o quote d'imposta ugualmente garantite con precedenza a quella pi remota.

Per quanto non regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →