Art. 104 — Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo pu essere effettuato presso gli sportelli dell'agente della riscossione, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione, ove previsti, sono a carico del contribuente.

Fuori del territorio nazionale, il pagamento puessere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall'agente della riscossione nella cartella di pagamento.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.

Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso: a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile; b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →