Art. 110 — Quietanze (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 24 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)

Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'agente della riscossione deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente nei propri sistemi informativi.

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'agente della riscossione espressamente autorizzati.

L'agente della riscossione pu compilare le quietanze anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →