Art. 111 — Interessi di mora (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 101, comma 4, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.