Art. 114 — Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi (articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

Quando il presupposto dell'imposta si verifica unitariamente nei confronti di pi soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sanzioni e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

La solidarietà di cui al comma 1 non opera se il possesso dei redditi spetta a pisoggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Riscossione delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 19 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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  • Testo Unico Versamenti e Riscossione (2025)art. 125