Art. 19 — Tassazione separata (articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 24, comma 31, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati all'articolo 52, comma 1, lettere a), e) e i), anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui all'articolo 52, comma 1 e all'articolo 51, comma 2; c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; d) indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente; e) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone; f) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili; g) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a); h) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni; i) plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b, realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; l) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta; m) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti a usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; n) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni; o) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a 5 anni; p) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), g) e h), quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a 5 anni; q) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), quinto e sesto periodo.
I redditi indicati al comma 1, lettere da h) a p), sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
Per i redditi indicati al comma 1, lettere da e) a g) e per quelli indicati alle lettere da h) a q) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati al comma 1, lettere a), b), c) e d), gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 21 e 23 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.
Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui al comma 1, lettere a) e c), erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 21. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.