Art. 22 — Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione (articolo 20-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera o), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 49, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora resta applicabile il testo che sostituisce: Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Testo vigente al 15 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →