Art. 7 — Periodo di imposta (articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nell'articolo 8, comma 3 e nell'articolo 11, comma 5, secondo periodo.
L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 21 e 23, salvo il disposto dell'articolo 19, comma 3, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 19, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.