Corte costituzionale
Sentenza n. 204/2024
Corte cost., sent. 17 dicembre 2024, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/2024
- Data di deposito
- 17 dicembre 2024
- Data di decisione
- 14 novembre 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 39, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 38, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 37, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 36, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 13, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 24, comma 1, lett. e), decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 24, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 24, comma 2, bis, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 32, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 43, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 41, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 8, comma 5, legge n. 130 del 31 agosto 2022
- art. 7, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 12, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 11, comma 4, ter, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 11, comma 5, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 1, comma 14, legge n. 130 del 31 agosto 2022
- art. 13-bis, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 1-bis, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 9, comma 2, bis, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 1, comma 10, legge n. 130 del 31 agosto 2022
- art. 4, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 4-bis, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 4-ter, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 4-quater, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 9, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 31, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 34, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 15, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 11, decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015
- art. 8, comma 4, legge n. 130 del 31 agosto 2022
- art. 51, codice di procedura civile
- art. 6, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- legge n. 74 del 21 giugno 2023
- art. 20, comma 2, bis, decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023
- art. 20, comma 2, ter, decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023
Parametri
- art. 102, Costituzione
- VI disposizione transitoria e finale, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 110, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 105, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 107, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 106, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 6, paragrafo 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 111, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 11, Costituzione
Massime
Massima n. 46582
Tra giudizio a quo e tema agitato attraverso la questione di legittimità costituzionale sollevata occorre una necessaria relazione di “dipendenza funzionale” che deve assumere i connotati della pregiudizialità e comporta l’impossibilità di definire il procedimento pregiudicato in assenza della delibazione della quaestio pregiudicante. (Precedente: S. 164/2017 - mass. 41566).Le questioni di legittimità costituzionale relative a norme riguardanti lo status di magistrato sono rilevanti in quanto incidono direttamente sull’oggetto del giudizio a quo. Ai fini della rilevanza occorre ulteriormente verificare se le norme censurate compromettano l’indipendenza e la terzietà del magistrato, riflettendo lesioni non solo potenziali delle garanzie costituzionali ma attuali, in relazione alla concreta questione posta all’esame dei rimettenti e alla specifica e conseguente decisione che sono chiamati a adottare nei giudizi a quibus. Tuttavia, non si può escludere che norme, pur non immediatamente applicabili nel processo, possano incidere in maniera evidente e attuale sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale, così condizionando l’esercizio della relativa attività. Ciò si verifica quando tale incidenza – per qualità, intensità, univocità ed evidenza della sua direzione, immediatezza ed estensione dei suoi effetti – sia tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere, a prescindere da qualsiasi profilo che possa riguardare un eventuale “perturbamento psicologico” del singolo giudice, sempre che non si tratti di una questione meramente ipotetica e astratta. (Precedenti: S. 164/2017 - mass. 41567; S. 237/2013 - mass. 37374; S. 18/1989 - mass. 12913).
Massima n. 46583
Le commissioni tributarie non possono essere considerate, agli effetti del combinato disposto dell’art. 102 e VI disposizione transitoria della Costituzione, nuovi giudici speciali, come tali vietati. L’ampliamento della loro competenza, infatti, non vale a far ritenere nuovo il giudice tributario, in quanto non è rimasto snaturato né il sistema di estrazione dei giudici, né la giurisdizione nell’ambito delle controversie tributarie. (Precedenti: S. 215/1976 - mass. 8538; S. 41/1957 - mass. 273; O. 144/1998 - mass. 23881).
Massima n. 46584
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 101, 104, 105, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 24, commi 1, lett. d) ed e), e 2-bis; 24-bis; 13; 32; da 36 a 41 e 43 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano lo status dei giudici tributari nei rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all’organizzazione giudiziaria tributaria al Ministero dell’economia e delle finanze. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del MEF nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Massima n. 46585
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 48, 104, primo comma, 107 e 108 Cost., dell’art. 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022, che disciplina la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la consiliatura successiva all’entrata in vigore della anzidetta legge. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Massima n. 46586
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Venezia, prima sez., in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano il procedimento disciplinare per i magistrati tributari. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Massima n. 46587
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 97, con riguardo al principio di buon andamento, 101 e 108 Cost., con riguardo ai principi di autonomia e indipendenza del giudice, dell’art. 11, commi 4-ter e 5, del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano le sanzioni disciplinari per i magistrati tributari. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia, le questioni sono inammissibili in quanto non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Massima n. 46588
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 97, 106 e 107 Cost., con riguardo ai principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, dell’art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, che attribuisce al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria il potere di assegnare d’ufficio, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico, presso le sedi nelle quali non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale individuate dallo stesso Consiglio di presidenza. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Massima n. 46589
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento all’art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dell’art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 545 del 1992, per gli effetti sul trattamento economico dei magistrati tributari, del potere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare d’ufficio, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico. L’oggetto del giudizio a quo riguarda infatti controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Massima n. 46590
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento all’art. 106 Cost., degli artt. 1-bis; 8, comma 1; 9, commi 2 e 2-bis; e 11, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplina la composizione delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Massima n. 46591
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, dell’art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e degli artt. 1-bis; 4, 4-bis, 4-ter; 4-quater e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplina la competenza del Ministro dell’Economia e Finanze in merito alle procedure di interpello e di concorso, nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari. L’oggetto del giudizio a quibus riguarda controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza del contributo unificato, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Massima n. 46592
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 545 del 1992, che prevedono l’inquadramento degli uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado nel MEF anziché nel Ministero della giustizia. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Massima n. 46593
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 15 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell’art. 11 del d.lgs. n. 156 del 2015, che disciplina la vigilanza sull’andamento dei servizi di segreteria delle corti di giustizia tributaria attribuendolo alla Direzione del MEF. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Massima n. 46594
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in riferimento agli artt. 97, 101, 108 e 111 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 CDFUE, dell’art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 (e il correlato art. 8, comma 4, della legge n. 130 del 2022), anche in combinato disposto con gli artt. 6 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 51 cod. proc. civ., che assegna al MEF la determinazione discrezionale del compenso (in particolare, variabile, ma anche fisso, nei limiti minimi ormai stabiliti dalla legge) dei giudici tributari. L’oggetto dei giudizi a quibus riguarda controversie tra l’Agenzia delle entrate e privati afferenti alla debenza dell’imposta sul valore aggiunto, che nulla hanno a che vedere con il compenso, la nomina, la promozione dei giudici tributari, i poteri del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il sistema elettorale del medesimo Consiglio, le sanzioni disciplinari e la partecipazione ai collegi da parte dei giudici onorari. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Massima n. 46595
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter; 4-quater; 9, 32, 36 e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell’art. 20, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 44 del 2023, come conv., sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111, nonché 10, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 CDFUE, che attribuisce al MEF: la gestione dei concorsi per l’accesso alla magistratura tributaria; il compito di determinare le variazioni della dotazione organica dei giudici tributari e del personale amministrativo, le assunzioni di personale, i comandi e i distacchi, le mobilità, i trasferimenti, i premi di produttività; il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza incardinato presso il centro informativo del Dipartimento delle entrate; le funzioni di spettanza statale nel settore della gestione e dello sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico, lasciando i presidenti di Corte di Giustizia Tributaria privi di adeguate leve gestionali. L’oggetto del giudizio a quo riguarda una controversia tra l’Agenzia delle entrate e un privato afferente alla debenza dell’imposta sul valore aggiunto, che nulla ha a che vedere con le questioni sollevate. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, commi 1, lettere d) ed e), e 2-bis; 24-bis; 13; 32; da 36 a 41 e 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 101, 104, 105 108, 110 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), sollevate, in riferimento agli artt. 48, 104, primo comma, 107 e 108 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 4-ter e 5, del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 97, con riguardo al principio di buon andamento, 101 e 108 Cost., con riguardo ai principi di autonomia e indipendenza del giudice, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 106 e 107 Cost., con riguardo ai principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis; 8, comma 1; 9, commi 2 e 2-bis; e 11, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 106 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e degli artt. 1-bis; 4; 4-bis; 4-ter; 4-quater; e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108 110 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23», sollevate, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, primo e secondo comma, Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 (e il correlato art. 8, comma 4, della legge n. 130 del 2022), anche in combinato disposto con gli artt. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e 51 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101, 108 e 111 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter; 4-quater; 9; 32; 36; e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell'art. 20, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111, nonché 10, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 47 CDFUE, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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