Corte costituzionale

Sentenza n. 85/2013

Corte cost., sent. 9 maggio 2013, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/2013
Data di deposito
9 maggio 2013
Data di decisione
9 aprile 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 207 del 3 dicembre 2012
  • art. 3, decreto-legge n. 207 del 3 dicembre 2012
  • legge n. 231 del 24 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37046

Vanno dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria), dalla Federacciai - Federazione Imprese Siderurgiche Italiane e dall'Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature (WWF Italia) onlus in quanto tali soggetti non sono parti nel giudizio a quo: infatti possono costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del procedimento principale, mentre l'intervento di soggetti estranei (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura.

Massima n. 37047

Vanno dichiarati ammissibili gli interventi dei soggetti che sono parti nel giudizio a quo, in quanto hanno partecipato, in qualità di persone offese, all'incidente probatorio ammesso dal Giudice per le indagini preliminari che ha sollevato la questione di costituzionalità; essi, pertanto, sono titolari di un interesse qualificato, inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio principale, al quale accedono tanto l'incidente probatorio che le procedure concernenti i sequestri in atto.

Massima n. 37048

Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) è fondata l'eccezione di inammissibilità prospettata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. in quanto il rimettente si limita in effetti ad evocare una generica corrispondenza tra le norme di tutela dei diritti fondamentali contenute nella Carta costituzionale, asseritamente violate dalle disposizioni oggetto di censura, ed alcune norme sovranazionali, comprese nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo o nell'ordinamento dell'Unione europea, mentre non viene proposta alcuna puntuale considerazione sulle specifiche ragioni di conflitto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva. Il diritto dell'Unione, in particolare, è genericamente evocato in rapporto ai principi di precauzione e di responsabilità per i danni da inquinamento (art. 191 TFUE), senza tenere in concreta considerazione la specifica produzione normativa in materia di siderurgia, compresi i recenti approdi rappresentati dalla decisione 28 febbraio 2012 (Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, numero C[2012] 903 e dalle due risoluzioni assunte dal Parlamento europeo, sempre in tema di esercizio dell'industria siderurgica nell'ambito dell'Unione, del 13 dicembre 2012.

Massima n. 37049

Con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) è fondata l'eccezione di inammissibilità prospettata in relazione all'art. 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost. per completa carenza di motivazione, tale nella specie da implicare dubbi insuperabili sul senso delle relative censure. Non si comprende infatti quale possa essere l'effettiva attinenza del principio del giudice naturale, precostituito per legge, nel contesto di affermazioni concernenti una pretesa immunità che deriverebbe ai responsabili dell'Ilva dalla normativa censurata. Se si fosse voluto sostenere che ogni norma di esenzione da punibilità «distoglie» l'interessato dal giudice «naturale» e che tale sarebbe l'effetto di una ipotetica dequalificazione del reato in illecito amministrativo, sarebbe stata necessaria una ben diffusa giustificazione dell'assunto. Ancor meno si comprende il senso dell'affermazione che, per l'asserita immunità accordata riguardo ai reati commessi nella gestione dello stabilimento di Taranto, sarebbe violata la regola di personalità della responsabilità penale. L'enunciato resta senza spiegazione sia che si guardi alla regola quale divieto di configurazione della responsabilità penale per fatto altrui, sia che si consideri il connesso principio di necessaria «colpevolezza» del fatto penalmente sanzionabile.

Massima n. 37050

Va dichiarata non fondata le questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 231 del 2012 sollevata dal Giudice per le indagini preliminari, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 Cost., in quanto la ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Pertanto, la combinazione tra un atto amministrativo (AIA) e una previsione legislativa (art. 1 del d.l. n. 207 del 2012) determina le condizioni e i limiti della liceità della prosecuzione di un'attività produttiva per un tempo definito, in tutti i casi in cui uno stabilimento - dichiarato, nei modi previsti dalla legge, di interesse strategico nazionale - abbia procurato inquinamento dell'ambiente, al punto da provocare l'intervento cautelare dell'autorità giudiziaria. La normativa censurata non prevede, infatti, la continuazione pura e semplice dell'attività, alle medesime condizioni che avevano reso necessario l'intervento repressivo dell'autorità giudiziaria, ma impone nuove condizioni, la cui osservanza deve essere continuamente controllata, con tutte le conseguenze giuridiche previste in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente lesivi della salute e dell'ambiente. Essa è pertanto ispirata alla finalità di attuare un non irragionevole bilanciamento tra i princìpi della tutela della salute e dell'occupazione, e non al totale annientamento del primo.

Massima n. 37051

Va dichiarata non fondata le questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 231 del 2012 sollevata dal Giudice per le indagini preliminari, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 104, 112 e 113 Cost., in quanto la norma non determina alcuna violazione della "riserva di giurisdizione" dato che non incide, direttamente o indirettamente, sull'accertamento delle responsabilità, e spetta naturalmente all'autorità giudiziaria, all'esito di un giusto processo, l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In effetti, le disposizioni censurate non cancellano alcuna fattispecie incriminatrice né attenuano le pene, né contengono norme interpretative e/o retroattive in grado di influire in qualsiasi modo sull'esito del procedimento penale in corso, come invece si è verificato nella maggior parte dei casi, di cui si sono dovute occupare la Corte costituzionale italiana e la Corte di Strasburgo nelle numerose pronunce risolutive di dubbi di legittimità riguardanti leggi produttive di effetti sulla definizione di processi in corso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) - recte, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 - sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 27, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge n. 231 del 2012 - recte, degli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 - sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 231 del 2012 - recte, dell'art. 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 231 del 2012 - sollevate dal Tribunale ordinario di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104 e 112 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2013.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 9 aprile 2013ORDINANZARitenuto che, nel giudizio promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto (reg. ord. n. 19 del 2013), avente ad oggetto gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 231, hanno depositato atto di intervento la Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria), la Federacciai - Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, l'Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature (WWF Italia) onlus e i signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro, chiedendo, i primi due intervenienti, il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale, e gli altri due l'accoglimento delle stesse.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale, qualità che non risulta rivestita dagli intervenienti;che l'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con sentenza n. 272 del 2012; sentenze n. 223, n. 119 e n. 67 del 2012; ordinanze n. 32 del 2013 e n. 150 del 2012);che il giudizio a quo è sorto a seguito di due richieste, delle quali è stato investito il rimettente da parte del pubblico ministero, relativamente a beni sottoposti a sequestro preventivo;che la prima richiesta, relativa al sequestro dell'impianto siderurgico di Taranto, è volta ad «adeguare» il titolo cautelare alle novità normative nel frattempo intervenute;che la seconda delle richieste ha per oggetto la reiezione dell'istanza con la quale il legale rappresentante dell'ILVA S.p.A. ha sollecitato la «restituzione» dei prodotti in sequestro, per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 231;che, dunque, in entrambi i subprocedimenti cautelari da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, la sola parte costituita è l'ILVA S.p.A.;che la Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria), la Federacciai - Federazione Imprese Siderurgiche Italiane e l'Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature (WWF Italia) onlus non sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;che i signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro hanno partecipato, in qualità di persone offese, all'incidente probatorio ammesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto con ordinanza del 27 ottobre 2010;che, pertanto, i signori Fornaro sono titolari di un interesse qualificato, inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio principale, cui accedono tanto l'incidente probatorio che le citate procedure concernenti i sequestri in atto;che deve essere, dunque, dichiarata l'inammissibilità degli atti di intervento della Confindustria, della Federacciai e del WWF Italia, mentre deve essere dichiarato ammissibile l'atto di intervento spiegato dai signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento spiegato dai signori Angelo, Vincenzo e Vittorio Fornaro nel giudizio promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto;dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria), dalla Federacciai - Federazione Imprese Siderurgiche Italiane e dall'Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature (WWF Italia) onlus nel giudizio promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Taranto.F.to: Franco Gallo, Presidente

Testo integrale

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