Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/2010
Corte cost., ord. 10 giugno 2010, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/2010
- Data di deposito
- 10 giugno 2010
- Data di decisione
- 7 giugno 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010
- art. 2, decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 72, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 122, comma 1, Costituzione
- art. 5, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999
- Legge della regione Piemonte n. 21 del 29 luglio 2009
- art. 12, legge regionale Toscana n. 25 del 13 maggio 2004
- art. 3, legge regionale Toscana n. 74 del 23 dicembre 2004
- art. 4, legge regionale Toscana n. 74 del 23 dicembre 2004
- art. 5, legge regionale Toscana n. 74 del 23 dicembre 2004
- art. 6, legge regionale Toscana n. 74 del 23 dicembre 2004
- art. 7, legge regionale Toscana n. 74 del 23 dicembre 2004
- legge della regione Lazio n. 2 del 13 gennaio 2005
Massime
Massima n. 34726
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), sollevate, con ricorsi delle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 117, 120 e 122, primo comma, Cost., ed all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Infatti, il decreto-legge contenente le censurate disposizioni non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e la successiva legge 22 aprile 2010, n. 60, che ha fatto salvi gli effetti da esso prodotti, non è stata impugnata dalle ricorrenti. In senso conforme, v., ex multis , le citate ordinanze n. 341/2002 e n. 174/1995. Per l'affermazione che la sanatoria non costituisce «idoneo equipollente» della conversione, stante l'ontologica diversità dei relativi poteri, v. le citate sentenze n. 244/1997 e n. 84/1996. Nel senso che il carattere impugnatorio del giudizio in via principale impone al ricorrente l'onere, da assolvere nel termine decadenziale, di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro il nuovo atto, in ordine all'eventuale, perdurante lesione della sua sfera di competenza, v. le citate sentenze n. 37/2003, n. 405/2000 e n. 430/1997. Sulla preclusione del trasferimento della questione di costituzionalità sulla norma di «sanatoria», quando sussiste per il ricorrente nei giudizi in via principale la possibilità concreta di effettiva e tempestiva riproposizione della questione con azione di impugnazione avente per oggetto la nuova disposizione, v. la citata sentenza n. 429/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 120 e 122, primo comma, della Costituzione, ed all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dalle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze