Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/2010

Corte cost., ord. 10 giugno 2010, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
204/2010
Data di deposito
10 giugno 2010
Data di decisione
7 giugno 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:204

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010
  • art. 2, decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010

Parametri

Massime

Massima n. 34726

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.l. 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), sollevate, con ricorsi delle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 117, 120 e 122, primo comma, Cost., ed all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Infatti, il decreto-legge contenente le censurate disposizioni non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione e la successiva legge 22 aprile 2010, n. 60, che ha fatto salvi gli effetti da esso prodotti, non è stata impugnata dalle ricorrenti. In senso conforme, v., ex multis , le citate ordinanze n. 341/2002 e n. 174/1995. Per l'affermazione che la sanatoria non costituisce «idoneo equipollente» della conversione, stante l'ontologica diversità dei relativi poteri, v. le citate sentenze n. 244/1997 e n. 84/1996. Nel senso che il carattere impugnatorio del giudizio in via principale impone al ricorrente l'onere, da assolvere nel termine decadenziale, di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell'interesse a ricorrere contro il nuovo atto, in ordine all'eventuale, perdurante lesione della sua sfera di competenza, v. le citate sentenze n. 37/2003, n. 405/2000 e n. 430/1997. Sulla preclusione del trasferimento della questione di costituzionalità sulla norma di «sanatoria», quando sussiste per il ricorrente nei giudizi in via principale la possibilità concreta di effettiva e tempestiva riproposizione della questione con azione di impugnazione avente per oggetto la nuova disposizione, v. la citata sentenza n. 429/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 120 e 122, primo comma, della Costituzione, ed all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dalle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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