Corte costituzionale

Sentenza n. 196/2004

Corte cost., sent. 28 giugno 2004, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
196/2004
Data di deposito
28 giugno 2004
Data di decisione
24 giugno 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 21, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 21, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 22, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 23, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • legge n. 326 del 24 novembre 2003
  • art. 32, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 44, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 45, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 46, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 47, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 48, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 49, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 49, bis, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 49, quater, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 50, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 1, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 2, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 3, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 5, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 6, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 9, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 10, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 13, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 14, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 15, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 16, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 17, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 18, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 19, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 20, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 24, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 25, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 26, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 27, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 28, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 29, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 30, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 31, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 32, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 33, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 34, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 35, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 36, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 37, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 38, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 39, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 40, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 41, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 42, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 43, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • Allegato 1, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003
  • art. 32, comma 49, ter, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28553

Riserva di trattazione, al fine della definizione con distinte decisioni, delle censure relative a disposizioni diverse da quelle concernenti la disciplina del condono edilizio di cui all'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, impugnate dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Campania.

Massima n. 28554

Sono inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio dai Comuni di Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, dal Codacons e dal World Wide Fund for Nature (WWF) Onlus, in quanto il giudizio di legittimità costituzionale in via principale è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte costituzionale in via incidentale.

Massima n. 28555

È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Lazio avverso l'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato e non presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. – Sul difetto di notifica del ricorso, citata la sentenza n. 333/2000.

Massima n. 28556

I ricorsi delle Regioni Basilicata, Marche e Campania, rivolgendosi genericamente nei confronti dell'intero art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, ma essendo motivati soltanto in relazione al condono edilizio, possono essere interpretati come rivolti esclusivamente nei confronti delle disposizioni dell'articolo impugnato che disciplinano tale condono. – Sulla circoscrizione dell'oggetto del ricorso, citata la sentenza n. 15/2004.

Massima n. 28557

Sono inammissibili le censure specificamente rivolte dalla Regione Campania nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, nonché dei commi 49-bis e 49-'quater' dell'art. 32 come convertito con l. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto non sorrette da alcuna argomentazione.

Massima n. 28558

Sono inammissibili le censure sollevate dalla Regione Marche in relazione ai parametri costituiti dagli articoli 32, 41 e 42 Cost., in quanto non viene per essi fornita alcuna motivazione autonoma rispetto agli altri profili di doglianza.

Massima n. 28559

Sono inammissibili le censure proposte dalla Regione Campania in riferimento agli articoli 114 e 97 Cost., in quanto la prima non è motivata in alcun modo e la seconda è motivata in modo eccessivamente generico.

Massima n. 28560

È inammissibile la censura concernente il comma 10 dell'art. 32 formulata nel ricorso della Regione Marche avverso la l. 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, per carenza di qualunque autonoma motivazione.

Massima n. 28561

È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dalle Regioni Marche e Toscana, del comma 10 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, in quanto le modifiche apportate dalla l. di conversione 24 novembre 2003, n. 326, debbono ritenersi satisfattive delle doglianze prospettate in relazione al testo originario del decreto legge. – Sulla cessazione della materia del contendere, citata l'ordinanza n. 137/2004.

Massima n. 28562

Sono inammissibili le questioni sollevate con ricorsi regionali in ordine alla disciplina del condono edilizio, in riferimento agli articoli 3 (discriminazione tra cittadini rispettosi della legalità e cittadini che non lo siano) e 25 (violazione dei principi di legalità, tassatività e certezza delle norme penali) Cost., in quanto non possono essere ritenute ammissibili le censure relative ad aspetti che non siano potenzialmente idonei «a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o Province autonome ricorrenti». – Sulla limitazione dei vizi deducibili con ricorso regionale in via principale, citate le sentenze n. 303/2003, n. 353/2001, n. 503/2000, n. 408/1998 e n. 87/1996.

Massima n. 28563

Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate in relazione alla assenza di legittimazione delle Regioni a far valere competenze non solo proprie, ma anche degli enti locali, in quanto la stretta connessione, in particolare in materia urbanistica ed in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali.

Massima n. 28564

È cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 6, 9 e 24 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto l'avvenuta abrogazione da parte della l. 24 dicembre 2003, n. 350, deve ritenersi satisfattiva delle pretese regionali, anche alla luce della evidente inattuazione 'medio tempore' di tali disposizioni.

Massima n. 28565

La disciplina del condono edilizio, inserita in un decreto legge dal titolo «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» si colloca in un contesto in cui non può rilevarsi un caso di «evidente mancanza» dei presupposti di necessità ed urgenza prescritti dal secondo comma dell'art. 77 Cost.; la necessaria omogeneità dell'oggetto del decreto legge non è un requisito costituzionalmente imposto; un decreto legge può di per sé costituire legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione affida alla competenza statale, ivi compresa anche la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (si esclude, in tal modo, la necessità di prendere in esame la questione della trasmissione dei vizi dei presupposti del decreto legge alla legge di conversione, come vizi 'in procedendo'). – Sui presupposti costituzionali del decreto legge, citate le sentenze n. 341/2003 e n. 6/2004. – Sulla possibilità per il decreto legge di stabilire i principi fondamentali delle materie di competenza concorrente, citata la sentenza n. 6/2004. – Sulla trasmissione dei vizi dei presupposti del decreto legge alla legge di conversione, citate le sentenze n. 341/2003, n. 29 e n. 16/2002, n. 398/1998 e n. 330/1996.

Massima n. 28566

Il condono non ha natura di amnistia impropria, in ragione della complessa fattispecie estintiva del reato, che viene ad essere sia costitutiva (di effetti amministrativi) sia estintiva (di effetti penali); non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 79 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326. – Sulla differenziazione tra condono ed amnistia impropria, citate le sentenze n. 369/1988 e n. 427/1995.

Massima n. 28567

È costituzionalmente illegittimo il comma 26 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003, in quanto la disciplina dettata esclude il legislatore regionale da ambiti materiali ad esso spettanti, in ragione dell'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio». – Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003. – Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.

Massima n. 28568

È costituzionalmente illegittimo il comma 25 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione, in quanto la disciplina dettata esclude il legislatore regionale da ambiti materiali ad esso spettanti, in ragione dell'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio». – Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003. – Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.

Massima n. 28569

È costituzionalmente illegittimo il comma 14 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 si applichi pure alle opere – quand'anche si tratti di beni che insistono su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale – situate nel territorio regionale cui i commi 14 e seguenti rendono applicabile il condono, in quanto la disciplina dettata esclude il legislatore regionale da ambiti materiali ad esso spettanti, in ragione dell'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio». – Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003. – Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.

Massima n. 28570

È costituzionalmente illegittimo il comma 33 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'inciso «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», che deve essere sostituito con il rinvio esplicito alla legge regionale di cui al comma 26, in quanto appare del tutto incongrua, rispetto alla complessità delle scelte spettanti alle autonomie regionali in tema di sanatoria di opere abusive, la determinazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale le regioni dovrebbero esercitare il loro potere normativo.

Massima n. 28571

E' costituzionalmente illegittimo il comma 37 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare (diversamente da quanto ivi indicato) gli effetti del silenzio, protratto oltre il termine previsto, del comune cui gli interessati abbiano presentato la documentazione richiesta, in quanto la disciplina dettata esclude il legislatore regionale da ambiti materiali ad esso spettanti, in ragione dell'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio». - Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003. - Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.

Massima n. 28572

Sono costituzionalmente illegittimi a) il comma 38 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso d.l. n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, e b) l'Allegato 1, nelle parti in cui determina la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento, in quanto la disciplina dettata esclude il legislatore regionale da ambiti materiali ad esso spettanti, in ragione dell'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio». – Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003. – Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.

Massima n. 28573

È costituzionalmente illegittimo l'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi ad opera del legislatore statale, in quanto il necessario riconoscimento del ruolo legislativo delle Regioni nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario esige, ai fini dell'operatività della normativa in esame, che il legislatore nazionale provveda alla rapida fissazione di un termine che consenta alle Regioni e alle Province autonome di determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate dall'art. 32 (quale risultante dalla presente sentenza), con la riserva che, nell'ipotesi in cui una regione o una provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo entro il termine prescritto, non potrà non trovare applicazione la disciplina statale (tali considerazioni assorbono le censure mosse contro i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 32). – Sull'ascrivibilità dei poteri legislativi nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia alla competenza di tipo concorrente in tema di «governo del territorio», citate le sentenze n. 303 e n. 362/2003. – Sulla materia del «governo del territorio», citata altresì la sentenza n. 307/2003.

Massima n. 28574

Nel condono edilizio vengono in rilievo una pluralità di interessi pubblici, che devono trovare un punto di equilibrio, poiché il fine di questa legislazione è quello di realizzare un contemperamento dei valori in gioco (da un lato, paesaggio, cultura, salute, conformità dell'iniziativa economica privata all'utilità sociale, funzione sociale della proprietà; dall'altro, abitazione, lavoro); e la tutela di un fondamentale valore costituzionale sarà tanto più effettiva quanto più risulti garantito che tutti i soggetti istituzionali cui la Costituzione affida poteri legislativi ed amministrativi siano chiamati a contribuire al bilanciamento dei diversi valori in gioco; non è pertanto fondata, alla luce delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale parziale pronunciate, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 9 e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326. – Sulla qualificazione come «valori costituzionali primari» degli interessi coinvolti nel condono edilizio, citate le sentenze n. 151/1986, n. 359 e n. 94/1985. – Sugli interessi ed i valori concretamente in gioco nella disciplina del condono edilizio, citate le sentenze n. 85/1998, n. 302/1996 e n. 427/1995.

Massima n. 28575

Il comma 2 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, esprime l'opportunità che si preveda ancora una volta un intervento straordinario di condono edilizio nelle contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia, nonché dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, che consolida nelle Regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio; in tale particolare contesto, pur trattandosi di scelta nel merito opinabile, non sembrano rilevare elementi di irragionevolezza tali da condurre ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326. – Sul fondamento giustificativo della legislazione in tema di condono edilizio, citate le sentenze n. 302, n. 270 e n. 256/1996, n. 427 e n. 416/1995 e n. 369/1988, e le ordinanze n. 174/2002, n. 45/2001 e n. 395/1996. – Sul principio di continuità legislativa, citate le sentenze n. 383 e n. 376/2002, e l'ordinanza n. 270/2003.

Massima n. 28576

Nelle censure concernenti asserite violazioni del giudicato costituzionale, l'ultimo comma dell'art. 137 Cost. non può essere riferito ad un nuovo atto legislativo ritenuto contrastante con precedenti affermazioni della Corte relative ad altri atti legislativi; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'ultimo comma dell'art. 137 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326.

Massima n. 28577

Le spese poste a carico delle finanze comunali nella disciplina del condono edilizio sono di ardua quantificazione e sono difficilmente raffrontabili con gli impegni finanziari delle amministrazioni comunali; i profili attinenti alle conseguenze del condono sulle finanze comunali potranno comunque essere considerati nella legislazione regionale di specificazione della disciplina del condono; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, sul presupposto che tale disciplina comporterebbe spese particolarmente ingenti, di vario genere, a carico delle finanze comunali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni di condono che sarebbe da ritenersi esigua.

Massima n. 28578

Non è individuabile un fondamento costituzionale dell'obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione tra Stato e Regioni; l'art. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 prevede solo un parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, parere che non è richiesto nella procedura di emanazione di un decreto legge e che è meramente eventuale nella procedura di conversione; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326.

Massima n. 28579

Sono assorbite le specifiche impugnazioni dei commi 35 e da 14 a 20 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, in quanto il particolare ruolo che viene ad essere riconosciuto, in conseguenza delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale parziale, ai legislatori regionali consente di ritenere soddisfatte le pretese delle ricorrenti.

Massima n. 28580

La previsione dell'intesa con ciascuna delle Regioni interessate, quale condizione affinché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eserciti una attività di supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della disciplina del condono edilizio, esclude qualunque profilo di lesione delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 Cost., del comma 5 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326.

Massima n. 28581

È costituzionalmente illegittimo il comma 49-'ter' dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, che attribuisce all'autorità prefettizia la competenza a far effettuare le demolizioni conseguenti ad abusi edilizi, in quanto tale disposizione sottrae al Comune la stessa possibilità di procedere direttamente all'esecuzione della demolizione, senza che vi siano ragioni che impongano l'allocazione di tali funzioni amministrative in capo ad un organo statale (restano assorbite le altre doglianze relative ad ulteriori singoli commi dell'art. 32).

Massima n. 28582

Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di sospensione dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario e come convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326, presentate dalle Regioni Campania, Marche, Toscana ed Emilia-Romagna.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 14, 21 e 32, commi 21, 22 e 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevate dalle Regioni Campania, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi citati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 26 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 14 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede il rispetto della legge regionale di cui al comma 26;

4) dichiara l' illegittimità costituzionale del comma 33 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede le parole “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” anziché le parole “tramite la legge di cui al comma 26”;

5) dichiara l' illegittimità costituzionale del comma 37 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del Comune;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 38 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 49-ter dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 326 del 2003;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui determina la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento;

10) dichiara inammissibile il ricorso n. 6 del 2004, proposto dalla Regione Lazio;

11) dichiara inammissibili le questioni proposte dalla Regione Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe, nei confronti dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nonché dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49-bis, 49-quater e 50 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, come risultanti dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del 2003;

12) dichiara inammissibile la questione proposta dalla Regione Marche, con il ricorso n. 8 del 2004, nei confronti del comma 10 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 come risultante dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del 2003;

13) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione degli artt. 32, 41 e 42 Cost., proposte dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

14) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 114 Cost., proposte dalla Regione Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;

15) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 97 Cost., proposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, proposte dalle Regioni, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

17) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 25 Cost., proposte dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale del comma 10 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, per violazione degli artt. 118 e 119 Cost., proposte dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi n. 81 e n. 82 del 2003;

19) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 6, 9 e 24 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, proposte dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 77 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;

21) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, come risultante dalla conversione in legge ad opera dalla legge n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 79 Cost., proposta dalla Regione Marche con il ricorso n. 10 del 2004;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 9 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;

24) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 137, terzo comma, Cost., proposta dalla Regione Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;

25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione dell'art. 119 Cost., proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;

26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione del principio di leale collaborazione, proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;

27) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., proposta dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 giugno 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2004. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

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