Corte costituzionale
Ordinanza n. 157/2022
Corte cost., ord. 23 giugno 2022, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 157/2022
- Data di deposito
- 23 giugno 2022
- Data di decisione
- 25 maggio 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 629, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 630, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 631, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 632, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 633, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 4, comma 1, Costituzione
- art. 36, comma 1, Costituzione
- art. 38, comma 2, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 97, comma 4, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 105, Costituzione
- art. 106, comma 1, Costituzione
- art. 106, comma 2, Costituzione
- art. 107, comma 1, Costituzione
- art. 108, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 15, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 20, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 30, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 31, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 34, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 2, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
- art. 4, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
- art. 5, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
- direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
- direttiva CE n. 88 del 4 novembre 2003
Massime
Massima n. 44942
I singoli organi giurisdizionali - e quindi anche il giudice di pace - sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione, e alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, ma tale legittimazione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale. ( Precedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 19/2021 - mass. 43577; O. 148/2020 - mass. 43530; O. 84/2020 - mass. 43340; O. 82/2020 - mass. 43323; O. 69/2020 - mass. 43150; O. 139/2016 - mass. 38914; O. 296/2013 - mass. 37496; O. 151/2013 - mass. 37166; O. 25/2013 - mass. 36921; O. 366/2008 - mass. 32908; O. 338/2007 - mass. 31674; O. 22/2000 - mass. 25134; O. 340/1999 - mass. 24977; O. 244/1999 - mass. 24798; O. 87/1978 - mass. 12752 ). Presupposto per la sollevazione del conflitto di attribuzione da parte del singolo giudice è che questi sia attualmente investito del processo, in relazione al quale soltanto i singoli giudici si configurano come organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengano, dal momento che il carattere diffuso, che connota gli organi giurisdizionali in ordine a tale competenza, viene in rilievo solo con riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali. ( Precedenti: O. 285/2011 - mass. 35892; O. 127/2006 - mass. 30292; O. 144/2000 - mass. 25308 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Cristina Piazza, in qualità di Giudice di pace presso l'Ufficio del Giudice di pace di Bologna, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, 105, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE; alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE; alla direttiva 2003/88/CE, in relazione ai commi da 629 a 633 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, che, nel modificare l'art. 29 del d.lgs. n. 116 del 2017, condizionano la conferma a tempo indeterminato, sino al compimento dei settanta anni di età, dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore di quest'ultimo al superamento di una procedura valutativa, con attribuzione, in caso di esito positivo, di un trattamento economico parametrato a quello di un funzionario amministrativo, anziché a quello dei magistrati professionali. L'atto di promovimento non indica alcun processo in corso di svolgimento ed affidato per la trattazione e decisione alla ricorrente, la quale neppure motiva in ordine all'incidenza delle disposizioni censurate su attribuzioni costituzionali da esercitare in relazione a uno o più procedimenti; in tal modo il giudizio per conflitto tra poteri è utilizzato dalla stessa come una sorta di ricorso diretto, eccentrico rispetto ai mezzi di tutela offerti dall'ordinamento, in funzione di difesa di propri, asseriti, diritti tutelati dalla Costituzione). ( Precedenti: O. 32/2022 - mass. 44518; O. 254/2021 - mass. 44436; O. 279/2011 - mass. 35882 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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