Corte costituzionale

Sentenza n. 105/2019

Corte cost., sent. 2 maggio 2019, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/2019
Data di deposito
2 maggio 2019
Data di decisione
7 marzo 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 11, septies, decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016
  • legge n. 19 del 27 febbraio 2017

Parametri

Massime

Massima n. 42616

Sussiste la legittimazione delle sezioni regionali della Corte dei conti in sede di controllo sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale a sollevare incidente di costituzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 18 del 2019 ).

Massima n. 42617

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11- septies , del d.l. n. 244 del 2016, come convertito. La disposizione censurata è applicabile alla fattispecie all'esame del rimettente in quanto - riferendosi genericamente al mancato conseguimento dell'approvazione del piano per violazione dei termini previsti, e prevedendo esplicitamente la sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione dell'art. 243- quater , comma 7, del t.u. enti locali, che non può che riguardare il momento in cui il diniego è divenuto definitivo - essa è riferibile anche ai casi di tardività definitivamente acclarata.

Massima n. 42618

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. di controllo per la reg. Siciliana in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, commi primo e terzo, 119, primo comma, e 120 Cost., nonché in relazione all'art. 243- quater , commi 5 e 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, all'art. 15 della legge n. 400 del 1988 e all'art. 6, par. 1, CEDU - dell'art. 5, comma 11- septies , del d.l. n. 244 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 19 del 2017, in quanto prevede - per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, pur avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non abbiano rispettato il termine previsto, non conseguendo l'accoglimento del relativo piano - la proroga del termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale al 30 aprile 2017, a condizione dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento di bilancio (inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale). Il rimettente fornisce un'insufficiente descrizione della fattispecie, non avendo proposto alcun argomento in ordine alla esistenza del presupposto del miglioramento dei conti dell'ente locale, non essendo sufficiente a tal fine prospettare un vizio astratto della fattispecie legale, senza un aggancio eziologico al caso concreto da decidere. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente descrizione della fattispecie si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate, con conseguente inammissibilità delle stesse. ( Precedente citato: sentenza n. 224 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 243-quater, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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