Corte costituzionale
Sentenza n. 148/2012
Corte cost., sent. 7 giugno 2012, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/2012
- Data di deposito
- 7 giugno 2012
- Data di decisione
- 4 giugno 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 32, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 14, comma 1, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 2, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 7, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 9, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 19, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 20, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 21, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 14, comma 27, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 76, comma 7, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 4-ter, comma 10, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
- legge n. 44 del 26 aprile 2012
- art. 14, comma 32, ultimo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 43, Costituzione
- art. 44, Costituzione
- art. 45, Costituzione
- art. 46, Costituzione
- art. 47, Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 54, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. p), Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 114, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 36387
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, va rigettata l'eccezione di tardività dei i ricorsi in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive, con la conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all'art. 127, secondo comma, Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione. Infatti, qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore» della relativa legge di conversione, poiché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione». - In senso analogo, v. citata sentenza n. 232 del 2011.
Massima n. 36388
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, va rigettato l'assunto in virtù del quale le disposizioni impugnate troverebbero giustificazione, ai sensi dei principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell'unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) dell'appartenenza all'Unione europea (art. 11 Cost.), nonché i principi del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell'unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e gli «altri doveri espressi dalla Costituzione (artt. 41-47, 52, 54)», nella necessità di far fronte a difficoltà economiche del nostro Paese di tale gravità da mettere a repentaglio la stessa salus rei publicae e da consentire, perciò, una deroga temporanea alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni. Deve essere dunque ribadita l'inderogabilità dell'ordine costituzionale delle competenze legislative, anche nel caso in cui ricorrano situazioni eccezionali.
Massima n. 36389
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012», in quanto le norme impugnate costituiscono esercizio, da parte dello Stato, della competenza a determinare i princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di un contenimento complessivo della spesa corrente, avente carattere transitorio (le norme impugnate riguardano il triennio 2011-2013); per altro verso le norme impugnate non prevedono strumenti o modalità per la concreta realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa. - In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010.
Massima n. 36390
Non è fondata - in relazione ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), di autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.), nonché a quello di leale collaborazione - la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato il comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) ed ha aggiunto i commi 557-bis e 557-ter, in quanto si tratta di disposizioni ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituenti princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale». Anche la norma di cui al comma 557-ter, che prevede sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto diretta ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa. - In senso analogo v. citate sentenze n. 69 del 2011 e n. 169 del 2007. - In tema di norme sanzionatorie configuranti principi di coordinamento della finanza pubblica, v. citata sentenza n. 155 del 2011.
Massima n. 36391
In relazione alla questione di legittimità concernente il comma 9 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, deve ritenersi che lo ius superveniens costituito dall'art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 esclude che le numerose modifiche intervenute abbiano alterato la sostanza normativa del comma censurato; sicché le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come risultante a seguito degli interventi legislativi successivi alle odierne impugnative. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011.
Massima n. 36392
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost., le questioni di legittimità costituzionale del testo vigente dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, il quale stabilisce che: 1) a carico degli enti nei quali l'incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 2) a carico dei restanti enti, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Infatti la disposizione denunciata ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente». - In senso analogo, v. citata sentenza n. 108 del 2011
Massima n. 36393
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti i commi 19, 20 e 21 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, sollevate per ritenuta violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. Il comma 19 stabilisce che alle Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dello stesso art. 14. In base al comma 20, gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. Infine, il comma 21 dispone che sono revocati di diritto, ove compiuti a seguito degli atti indicati al comma precedente, i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all'art. 76, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla Regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa; il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Infatti le sanzioni previste nelle norme impugnate, essendo volte ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica e rientrano pertanto nella competenza legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 155 del 2011.
Massima n. 36394
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 27 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, «ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione», qualifica come funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, in quanto la ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, dato che il richiamo operato dalla norma impugnata alla generica elencazione di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 non è, di per sé, lesivo di competenze legislative e amministrative delle Regioni. Il richiamo in parola, infatti, risponde all'esigenza di sopperire, sia pure transitoriamente ed ai limitati fini indicati nella stessa norma impugnata, alla mancata attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La richiamata delega (il termine per il cui esercizio è peraltro già scaduto) autorizzava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento; non può pertanto attribuirsi alla norma censurata la portata, asseritamente lesiva delle competenze legislative e amministrative regionali, dedotta dalla ricorrente.
Massima n. 36395
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 32 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale pone il divieto, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società e obbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne le partecipazioni, deve ritenersi che lo ius superveniens medio tempore intervenuto non ha inciso sulla sostanza normativa del comma impugnato; pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, le questioni promosse nei confronti del testo originario dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011.
Massima n. 36396
Non sono fondate le questioni di legittimità dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, in quanto il divieto di costituire nuove società opera nei confronti di tutti gli enti (senza distinzione tra "virtuosi" e non) con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all'esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite. È chiaro quindi l'intento di assicurare un contenimento della spesa, non precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite. Essendo questa la finalità della disposizione impugnata, lo strumento utilizzato dal legislatore statale per perseguirla è una norma che incide in modo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l'idoneità a costituire società partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.
Massima n. 36397
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale relativa all'ultimo periodo del comma 32 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, in quanto, successivamente alla proposizione dei ricorsi regionali, detta disposizione è stata abrogata dall'art. 20, comma 13, del d.l. n. 98 del 2011, senza che medio tempore abbia avuto applicazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione del principio di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, trasferite sul testo vigente dell'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, promosse dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost.;
7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 5, 117, sesto comma, e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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