Corte costituzionale
Ordinanza n. 241/2010
Corte cost., ord. 7 luglio 2010, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 241/2010
- Data di deposito
- 7 luglio 2010
- Data di decisione
- 5 luglio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:241
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008
- legge n. 123 del 14 luglio 2008
- art. 9, comma 1, decreto-legge n. 90 del 23 maggio 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 100, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 34809
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale dispone che le misure cautelari adottate da una autorità giudiziaria diversa dal giudice amministrativo - al quale il comma 1 dello stesso articolo attribuisce la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare ed ai «diritti costituzionalmente tutelati», «comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati» - cessano di avere effetto ove non riconfermate dal giudice amministrativo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Difatti, l'affermata connessione tra provvedimento cautelare e giudizio di merito, nella specie, non sussiste, sicché il remittente, quale giudice del giudizio di merito instaurato dopo il provvedimento cautelare, non deve fare applicazione della disposizione denunciata, non essendo egli il giudice della riconferma di detto provvedimento. Inoltre, per i sottolineati profili di indipendenza del giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito, sono prive di rilievo le eventuali richieste delle parti di conferma o caducazione del provvedimento cautelare con la pronuncia di merito. In senso analogo, v. citate sentenze n. 241/2008, n. 53 e n. 50/2010 e n. 173/2009.
Massima n. 34810
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in quanto la questione è stata sollevata prima della risoluzione, da parte del giudice a quo , del problema - da lui stesso posto - della compatibilità della disposizione censurata con l'ordinamento comunitario. Nel senso che la questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di legittimità costituzionale, v. citate ordinanza n. 100/ 2009, sentenza n. 284/2007; ordinanza n. 415/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevate - in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24, 32, 100, 101, 102, 103,104, 111, 113, 114, 117 e 118 della Costituzione - dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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