Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2009

Corte cost., sent. 2 luglio 2009, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2009
Data di deposito
2 luglio 2009
Data di decisione
24 giugno 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 64, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 64, comma 2, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 64, comma 3, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 64, comma 6, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008
  • art. 3, decreto-legge n. 154 del 7 ottobre 2008
  • art. 4, decreto-legge n. 137 del 1° settembre 2008
  • legge n. 169 del 30 ottobre 2008
  • art. 64, comma 4, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 3, e poi espunto, decreto-legge n. 154 del 7 ottobre 2008
  • legge n. 189 del 4 dicembre 2008
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 137 del 1° settembre 2008
  • art. 4, comma 2, ter, decreto-legge n. 137 del 1° settembre 2008
  • art. 64, comma 4, lett. a), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 64, comma 4, lett. b), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 64, comma 4, lett. c), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 64, comma 4, lett. d), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 64, comma 4, lett. e), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 64, comma 4, lett. f), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 64, comma 4, lett. f-bis), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 64, comma 4, lett. f-ter), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008

Parametri

Massime

Massima n. 33538

V. titoletto.

Massima n. 33539

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6- bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, promosse, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. Nel caso di specie, l'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 - il quale, nel testo originario, introduceva il comma 6- bis nell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 - è stato convertito nella legge n. 189 del 2008 con l'esclusione del suddetto comma. La legge di conversione del decreto-legge n. 154 del 2008 è entrata in vigore il 7 dicembre 2008 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2008) e non ha previsto alcuna salvezza degli effetti eventualmente prodottisi in ragione delle disposizioni escluse; consegue, pertanto, che la perdita retroattiva di efficacia della disposizione non convertita determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di costituzionalità del comma 6- bis dell'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 3 del decreto-legge 154 del 2008 e poi espunto dal testo di quest'ultimo decreto-legge in sede di conversione, sollevata dalle ricorrenti Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Campania e Basilicata. -In tema di cessazione del contendere, in senso analogo, v. le citate sentenze nn. 74/2009; 439 e 289/2008.

Massima n. 33540

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6- bis , del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera r ) e 17, lettera d ), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, all'art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., con riguardo all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché ai princípi di ragionevolezza, di buon andamento dell'attività amministrativa e di leale collaborazione. Infatti, dal momento che la lesività dell'art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 è stata prospettata come conseguenza della vigenza del comma 6- bis dell'art. 64 sopra citato - in ordine al quale è stata disposta la cessazione della materia del contendere - quest'ultima inevitabilmente coinvolge anche l'impugnazione dell'art. 4 in questione.

Massima n. 33541

Deve essere dichiarato estinto il giudizio promosso in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 Cost., essendo intervenuta la rinuncia da parte della ricorrente, seguita dalla sua accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri.

Massima n. 33542

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quali risultano dalle modificazioni disposte in sede di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo la violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost., in quanto priva di consistenti elementi argomentativi atti a suffragarla, essendosi la ricorrente, limitata a coinvolgere i due commi citati in una generica deduzione d'insieme con la quale afferma che sarebbero state pretermesse «le competenze regionali in materia di istruzione» rientranti «nella previsione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione».

Massima n. 33543

È inammissibile, per mancanza di deduzioni sul punto, la questione di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 2 dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, quali risultano dalle modificazioni disposte in sede di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, deducendo la violazione dell'art. 120 Cost.

Massima n. 33544

Le "norme generali sull'istruzione" sono disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione: esse non necessitano di un'ulteriore normazione a livello regionale, e dunque non possono essere qualificate come espressive di princípi fondamentali della materia dell'istruzione.

Massima n. 33545

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere da a) ad f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), trattandosi di disposizioni qualificabili come "norme generali sull'istruzione" (art. 117, secondo comma, lettera n) ,Cost.), dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale in tema: di razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'impiego di docenti; di ridefinizione dei "curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola" attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e degli orari; di revisione dei criteri di formazione delle classi; di rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie; di revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici; di ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti. Si tratta, dunque, di disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione: esse non necessitano di un'ulteriore normazione a livello regionale, e dunque non possono essere qualificate come espressive di princípi fondamentali della materia dell'istruzione; ne consegue che le norme impugnate, pur avendo un impatto indiretto su profili organizzativi del servizio scolastico, rispondono all'esigenza essenziale di fissare standard di qualità dell'offerta formativa volti a garantire un servizio scolastico uniforme sull'intero territorio nazionale.

Massima n. 33546

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale stabilisce che, per realizzare le finalità dell'intero art. 64, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, predisponga «un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico». Ciò in quanto la riconosciuta natura di "norme generali sull'istruzione" delle disposizioni contenute nel comma 4, lettere da a ) ad f ), dell'art. 64 legittima l'adozione dell'atto di programmazione. La circostanza che con il d.lgs. n. 112 del 1998 le Regioni siano state delegate dallo Stato, sul piano meramente amministrativo, a provvedere in materia di programmazione scolastica (in particolare, dell'offerta formativa) e in materia di organizzazione scolastica territoriale non toglie che, in sede nazionale, lo Stato abbia un autonomo titolo di legittimazione a dettare una disciplina legislativa generale concernente tanto la programmazione nazionale in tema di istruzione, quanto le linee generali sulla organizzazione scolastica a livello nazionale. Oggetto di quella delega era, né poteva essere diversamente, l'attività amministrativa di programmazione dell'offerta formativa a livello regionale, non già quella generale prevista per l'intero territorio nazionale. Va aggiunto, con riferimento agli interventi e alle misure di razionalizzazione del sistema scolastico, che data la valenza delle disposizioni in esame sull'intero territorio nazionale per le rilevate esigenze di unitarietà ed uniformità della disciplina afferente al servizio scolastico, deve ritenersi sufficiente - ai fini di garantire il coinvolgimento delle Regioni in tale operazione - la sola acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Massima n. 33547

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quale stabilisce che «per l'attuazione del piano di cui al comma 3» (e per assicurarne la puntuale attuazione) lo Stato è legittimato ad emanare regolamenti governativi di delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, «sentita la Conferenza unificata», anche modificando le disposizioni legislative vigenti sulla base dei criteri innanzi indicati, in quanto la riconosciuta natura di "norme generali sull'istruzione" delle disposizioni contenute nel comma 4, lettere da a ) ad f ), dell'art. 64 legittima la previsione della fonte regolamentare statale per la loro concreta esecuzione. In particolare, con riguardo alla potestà regolamentare, il legislatore ha fatto espresso riferimento ai regolamenti di delegificazione contemplati nel comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1998. Sul punto, va chiarito che il sesto comma dell'art. 117 Cost., da un lato, autorizza il legislatore statale ad esercitare la potestà regolamentare in tutte le materie di legislazione esclusiva dello Stato; dall'altro, non pone limitazioni, in linea con la sua funzione di norma di riparto delle competenze, in ordine alla tipologia di atto regolamentare emanabile. Ne consegue che risulta conforme al sistema delle fonti la previsione di regolamenti di delegificazione anche in presenza dell'ambito materiale in esame. Deve, anzi, ritenersi che le "norme generali sull'istruzione" - essendo fonti di regolazione di fattispecie relative alla struttura essenziale del sistema scolastico nazionale - si prestano a ricevere "attuazione" anche mediante l'emanazione di atti regolamentari di delegificazione, purché in concreto vengano rispettati il principio di legalità sostanziale e quello di separazione delle competenze. Tali principi nella specie sono stati rispettati, in quanto il legislatore statale ha posto una disciplina in linea con il modello di delegificazione prefigurato dal citato art. 17, comma 2. Infatti, la normativa in esame ha, in primo luogo, autorizzato l'emanazione di atti normativi secondari delegati in una materia che non è coperta da riserva assoluta di legge. In secondo luogo, la disposizione censurata, contenendo «norme generali regolatrici della materia», cui fa riferimento il citato art. 17, rispetta il richiamato principio di legalità sostanziale. -In materia di offerta formativa integrata tra istruzione e istruzione professionale, v. la citata sentenza n. 13/2004.

Massima n. 33548

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata per ritenuta violazione dell'art. 118, primo comma, Cost. Non è, infatti, irragionevole la scelta di assegnare allo Stato le funzioni amministrative, considerate le esigenze di esercizio unitario dettate dal programma di razionalizzazione della rete scolastica, che richiede unitarietà sia di disegno, sia di realizzazione. Nella specie, la normativa impugnata ha ravvisato come maggiormente adatto, in ragione delle obiettive esigenze di gestione unitaria sull'intero territorio nazionale delle funzioni di programmazione, proprio il livello statale. Sul piano procedimentale, la normativa stessa ha, inoltre, previsto un sufficiente coinvolgimento dei livelli di governo territoriali nella fase amministrativa mediante la previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

Massima n. 33549

È costituzionalmente illegittimo l'art. 64, comma 4, lettera f-bis ) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quale prevede che, con atto regolamentare, si dovrà provvedere alla «definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica», trattandosi di disposizione che non è riconducibile alla categoria delle norme generali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n ), Cost. e non può, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato. Agli effetti del riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, ciò che rileva è il riferimento al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, che è un ambito di spettanza regionale. Sul punto, la Corte ha avuto modo di rilevare che, da un lato, l'art. 138, comma 1, lettere a ) e b ), del d.lgs. n. 112 del 1998 aveva già delegato alle Regioni, nei limiti sopra esposti, funzioni amministrative in materia, tra l'altro, di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nonché di programmazione della rete scolastica; dall'altro, l'art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 aveva disposto che i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni. Proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo. La disposizione in questione, pertanto, lungi dal poter essere qualificata come "norma generale sull'istruzione", invade spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio. La sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta che non è consentita, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, l'emanazione di atti regolamentari. -In senso analogo, v. la citata sentenza n. 34 del 2005.

Massima n. 33550

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 64, comma 4, lettera f-ter ) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quale demanda al regolamento governativo di prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti, trattandosi di disposizione che non è riconducibile alla categoria delle norme generali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n ), Cost. e non può, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato. La disposizione impugnata opera un'estensione allo Stato di una facoltà di esclusiva pertinenza delle Regioni, mediante l'attribuzione allo stesso di un compito che non gli compete, in quanto quello della chiusura o dell'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce un ambito di sicura competenza regionale proprio perché strettamente legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali. La disposizione in esame, per il suo contenuto precettivo, non può, pertanto, trovare svolgimento in sede regolamentare, atteso che al regolamento governativo non è consentito intervenire, in ossequio al principio della separazione delle competenze, in ambiti materiali la cui disciplina spetta anche alle fonti regionali.

Massima n. 33551

L'istanza di sospensione delle norme impugnate (decret-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64, commi da 1 a 4 e comma 6- bis , introdotto dall'art. 3 del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154) formulata dalle Regioni Piemonte e Calabria deve ritenersi assorbita dalla pronuncia intervenuta nel merito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento all'art 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte (ric. n. 68 del 2008), Emilia-Romagna, Toscana (ric. n. 74 del 2008), Lazio e Puglia, con i ricorsi di cui in epigrafe;

5) dichiara estinto il giudizio concernente l'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promosso dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, promosse, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte (ric. n. 75 del 2008), Toscana (ric. n. 91 del 2008), Calabria, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera r) e 17, lettera d), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione), all'art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., con riguardo all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai princípi di ragionevolezza, di buon andamento dell'attività amministrativa e di leale collaborazione, con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze