Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/2009

Corte cost., ord. 4 dicembre 2009, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
325/2009
Data di deposito
4 dicembre 2009
Data di decisione
30 novembre 2009
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:325

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
  • art. 11, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
  • art. 4-bis, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
  • art. 21, comma 1, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34169

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 77, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui abrogano l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito previsto dalla legge n. 230 del 1962 quale condizione di liceità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente. Premesso che la questione è stata già ritenuta infondata con la sentenza n. 214 del 2009, dalla cui motivazione non v'è ragione di discostarsi, la corretta esegesi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 induce a ritenere che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, siano indicate le ragioni della sostituzione di uno o più lavoratori, il che implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire. Infatti, soltanto in questa maniera è assicurata la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, non avendo gli impugnati artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 innovato, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1962, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 77 Cost. Deve, infine, escludersi l'asserita lesione degli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., poiché le norme censurate, limitandosi a riprodurre la disciplina previgente, non determinano alcuna diminuzione della tutela già garantita ai lavoratori dal precedente regime e non si pongono neanche in contrasto con la clausola n. 8.3 dell'Accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela già goduto dai lavoratori. Per la non fondatezza della medesima questione, v. la citata sentenza n. 214/2009.

Massima n. 34170

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'art. 21, comma 1- bis , del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 35, 41, 43, 53, 101, 102, 104, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., poiché, successivamente alle ordinanze di rimessione, l'impugnata disposizione è stata giudicata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 214 del 2009. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4- bis del d.lgs. n. 368 del 2001, v. la citata sentenza n. 214/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’ UNICE, dal CEEP e dal CES), sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza r.o. n. 60 del 2009 indicata in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del medesimo d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 35, 41, 43, 53, 101, 102, 104, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano e dai Tribunali di Roma, Rossano, Pistoia, Pesaro e Tivoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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