Corte costituzionale
Ordinanza n. 325/2009
Corte cost., ord. 4 dicembre 2009, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 325/2009
- Data di deposito
- 4 dicembre 2009
- Data di decisione
- 30 novembre 2009
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 11, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 4-bis, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 21, comma 1, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 422 del 29 dicembre 2000
- art. 77, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- clausola 8, punto 3, dell'Accordo-quadro da essa recepito, direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
- art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 230 del 18 aprile 1962
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 43, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 34169
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 77, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui abrogano l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito previsto dalla legge n. 230 del 1962 quale condizione di liceità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente. Premesso che la questione è stata già ritenuta infondata con la sentenza n. 214 del 2009, dalla cui motivazione non v'è ragione di discostarsi, la corretta esegesi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 induce a ritenere che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, siano indicate le ragioni della sostituzione di uno o più lavoratori, il che implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire. Infatti, soltanto in questa maniera è assicurata la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, non avendo gli impugnati artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 innovato, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 230 del 1962, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 77 Cost. Deve, infine, escludersi l'asserita lesione degli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., poiché le norme censurate, limitandosi a riprodurre la disciplina previgente, non determinano alcuna diminuzione della tutela già garantita ai lavoratori dal precedente regime e non si pongono neanche in contrasto con la clausola n. 8.3 dell'Accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire un motivo per ridurre il livello generale di tutela già goduto dai lavoratori. Per la non fondatezza della medesima questione, v. la citata sentenza n. 214/2009.
Massima n. 34170
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'art. 21, comma 1- bis , del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 35, 41, 43, 53, 101, 102, 104, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., poiché, successivamente alle ordinanze di rimessione, l'impugnata disposizione è stata giudicata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 214 del 2009. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4- bis del d.lgs. n. 368 del 2001, v. la citata sentenza n. 214/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’ UNICE, dal CEEP e dal CES), sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza r.o. n. 60 del 2009 indicata in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del medesimo d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 35, 41, 43, 53, 101, 102, 104, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano e dai Tribunali di Roma, Rossano, Pistoia, Pesaro e Tivoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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