Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo 35 stabilisce che lo Stato ha il compito di proteggere il lavoro in ogni sua manifestazione, sia dipendente che autonomo. Le istituzioni devono sostenere la formazione professionale e favorire la crescita delle competenze dei lavoratori nel corso della vita lavorativa. L'Italia si impegna a partecipare ad accordi internazionali che garantiscano standard di tutela del lavoro comuni a più Paesi. Chi decide di andare a lavorare all'estero ha il diritto di farlo liberamente, salvo limitazioni previste dalla legge per ragioni di interesse collettivo; in ogni caso, l'ordinamento si preoccupa di tutelare i lavoratori italiani anche oltre confine.

Perché esiste questa norma

La disposizione mira a garantire che il lavoro — fondamento della dignità personale e della coesione sociale — riceva protezione piena e uniforme da parte dello Stato. Il Costituente ha voluto evitare che la tutela fosse limitata a una sola categoria o a un solo ambito nazionale. Si riconosce la dimensione internazionale del fenomeno lavorativo, in un'epoca di forte mobilità economica.

Domande frequenti

Il lavoro autonomo è protetto al pari di quello dipendente?

Sì. La Costituzione tutela il lavoro in tutte le sue forme, senza distinzione tra lavoro subordinato e autonomo, lavoro occasionale o qualsiasi altra configurazione del rapporto lavorativo.

Ho perso il lavoro e voglio riqualificarmi: lo Stato è tenuto ad aiutarmi?

L'articolo 35 impone allo Stato di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. L'attuazione concreta avviene tramite leggi ordinarie, fondi pubblici ed enti di formazione che danno corpo a questo dovere costituzionale.

Posso trasferirmi all'estero per lavoro senza dover chiedere permessi?

Sì, la libertà di emigrazione è costituzionalmente garantita. La legge può fissare obblighi specifici nell'interesse generale, ma non può sopprimere tale libertà: il principio di fondo è la libera circolazione del lavoratore.

Se lavoro in un altro Paese, l'Italia mi offre qualche forma di protezione?

Sì. La Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero, in concreto attraverso accordi internazionali, convenzioni bilaterali e l'attività dei consolati, che assistono i lavoratori italiani in caso di controversie o difficoltà.

A cosa servono concretamente gli accordi internazionali sul lavoro che l'Italia promuove?

Servono a creare standard comuni di tutela tra più Paesi, evitando che i lavoratori siano sfruttati in ordinamenti privi di garanzie. L'Italia partecipa a organismi e trattati internazionali con questo specifico fine.