Corte costituzionale
Sentenza n. 372/2004
Corte cost., sent. 2 dicembre 2004, n. 372
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 372/2004
- Data di deposito
- 2 dicembre 2004
- Data di decisione
- 29 novembre 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:372
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 6, Statuto Regione Toscana
- art. 4, comma 1, lettera h), Statuto Regione Toscana
- art. 4, comma 1, lettera l), Statuto Regione Toscana
- art. 4, comma 1, lettera m), Statuto Regione Toscana
- art. 4, comma 1, lettera n), Statuto Regione Toscana
- art. 4, comma 1, lettera o), Statuto Regione Toscana
- art. 4, comma 1, lettera p), Statuto Regione Toscana
- art. 32, comma 2, Statuto Regione Toscana
- art. 54, comma 1, Statuto Regione Toscana
- art. 54, comma 3, Statuto Regione Toscana
- art. 63, comma 2, Statuto Regione Toscana
- art. 64, comma 2, Statuto Regione Toscana
- art. 70, comma 1, Statuto Regione Toscana
- art. 75, comma 4, Statuto Regione Toscana
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 29, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera f), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera i), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera p), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 121, comma 2, Costituzione
- art. 123, comma 1, Costituzione
- art. 138, Costituzione
- art. 122, comma 5, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 75, Costituzione
Massime
Massima n. 28884
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 121, secondo comma, e 138 della Costituzione, dell’art. 3, comma 6, dello statuto della Regione Toscana, approvato, in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, nella parte in cui estende il diritto di voto agli immigrati; in riferimento agli artt.2, 3, 5, 29, 117, secondo comma, lettere i) e l), 123, primo comma, della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettera h) del predetto statuto, nella parte in cui stabilisce che la Regione persegue “il riconoscimento delle altre forme di convivenza”; in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettere l), del predetto statuto, nella parte in cui stabilisce che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, “il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali; in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 118 della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettera m) del predetto statuto, nella parte in cui persegue “la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, dell’art. 4, comma 1, lettere n), o) e p) del predetto statuto, nella parte in cui stabilisce quali finalità prioritarie “la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell’ambiente” (lettera n), “la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese” (lettera o); “la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei” (lettera p). Il ruolo di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto alle Regioni dalla giurisprudenza costituzionale, è rilevante e giustifica l’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti delle Regioni, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo, che si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Tuttavia a tali enunciazioni, anche se inserite in un atto-fonte, come nella specie, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto ed esplicano una funzione di natura culturale o anche politica, ma non normativa. - Sentenze citate n. 40/1972, n. 829/1988, n. 2/2004, n. 196/2003.
Massima n. 28885
Lo schema procedimentale per la formazione della Giunta regionale consente che l’approvazione consiliare del programma di governo appaia coerente rispetto al sistema elettorale “normale”, accolto dall’art. 122, quinto comma, della Costituzione, posto che la eventuale mancata approvazione consiliare può avere solo rilievo politico, senza possibilità di determinare alcun effetto giuridicamente rilevante sulla permanenza in carica del Presidente, della giunta, ovvero sulla composizione di questa ultima. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 122, quinto comma, della Costituzione, dell’art. 32, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, nella parte in cui stabilisce che “il programma di governo è approvato entro 10 giorni dalla sua illustrazione”.
Massima n. 28886
La disposizione che stabilisce il diritto di accesso, senza obbligo di motivazione, ai documenti amministrativi si conforma al principio costituzionale di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa ed è altresì del tutto coerente con l’evoluzione del diritto comunitario. Essa dev’essere, tuttavia, interpretata nel senso che la ‘emananda’ legge di attuazione dovrà prefigurare un procedimento che preveda, oltre ad ipotesi di esclusione dell’ostensibilità di documenti amministrativi per ragioni di tutela di situazioni costituzionalmente garantite, anche criteri e modi in base ai quali l’interesse personale e concreto del richiedente si contemperi con l’interesse pubblico del buon andamento dell’Amministrazione, nonché con l’esigenza di non vanificare in concreto la tutela giurisdizionale delle posizioni dei soggetti interessati. Inoltre, per gli atti amministrativi che non abbiano natura provvedimentale, ai fini della motivazione, è sufficiente il semplice richiamo ai presupposti di fatto ed alle disposizioni di legge da applicare. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dell’art. 54, commi 1 e 3, dello Statuto della Regione Toscana, nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono il diritto di accesso ai documenti amministrativi regionali senza l’obbligo di motivazione ed escludono l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi “meramente esecutivi”.
Massima n. 28887
Può essere attribuito alla disciplina legislativa regionale, in applicazione del principio di sussidiarietà, l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali, purché sussistano “specifiche esigenze unitarie”, che possano giustificare tale riserva assoluta di legge regionale. Così interpretata la norma denunciata, non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione, dell’art. 63, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, che conferisce alla legge regionale la facoltà di disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni degli enti locali nei “casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie”. - Sentenze citate nn. 43, 69, 112 e 172/2004.
Massima n. 28888
La norma censurata, che prevede una disciplina normativa dei tributi propri degli enti locali risultante dal concorso di fonti primarie regionali e secondarie locali, deve essere interpretata nel senso che, in base all’art. 119, secondo comma, della Costituzione, la legge regionale ivi prevista deve comunque attenersi ai principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario appositamente dettati dalla legislazione statale “quadro” o, in caso di inerzia del legislatore statale, a quelli comunque desumibili dall’ordinamento. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 119 della Costituzione, dell’art. 64, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, nella parte in cui prevede che “la legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli”. - Sentenza citata n. 37/2004.
Massima n. 28889
Nel quadro delle norme di procedura che la legge statale determina in via generale ai fini della partecipazione delle Regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari, la disposizione statutaria impugnata prevede che la legge regionale stabilisca, a sua volta, uno specifico procedimento interno diretto a fissare le modalità attraverso le quali si forma la relativa decisione regionale, nell’ambito dei criteri organizzativi stabiliti, in sede attuativa, dall’art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, quinto comma, della Costituzione, dell’art. 70, comma 1, dello statuto della Regione Toscana, nella parte in cui prevede che gli organi di governo ed il Consiglio regionale partecipano, nei modi previsti dalla legge, alla formazione ed attuazione degli atti comunitari nelle materie.
Massima n. 28890
Rientrando la materia referendaria tra i contenuti obbligatori dello statuto, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, deve ritenersi che alle Regioni sia consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei referendum previsti in Costituzione, in ragione del fatto che la Regione può liberamente scegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sugli atti regionali. Né appare irragionevole stabilire un ‘quorum’ strutturale flessibile, che si adegua ai vari flussi elettorali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 75 della Costituzione, dell’art. 75, comma 4, dello statuto della Regione Toscana, nella parte in cui, ai fini dell’abrogazione referendaria di una legge o di un regolamento regionale, è richiesto che partecipi alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, dello statuto della Regione Toscana, approvato in prima deliberazione il 6 maggio 2004 e, in seconda deliberazione, il 19 luglio 2004, in riferimento agli articoli 48, 117, secondo comma, lettere f) e p), 121, secondo comma, e 138 della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del predetto statuto, in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 29, 117, secondo comma, lettere i) e l), 123, primo comma, della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera l), del predetto statuto, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettera m), del predetto statuto, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma, della Costituzione; dell'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e p), del predetto statuto, in riferimento all'art 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 3 e 122, quinto comma, della Costituzione; dell'articolo 54, commi 1 e 3, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione; dell'articolo 63, comma 2, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione; dell'articolo 64, comma 2, del predetto statuto, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione; dell'articolo 70, comma 1, del predetto statuto, in riferimento all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione; dell'articolo 75, comma 4, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 3 e 75 della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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