Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
La Costituzione riconosce alla famiglia uno status speciale di istituzione sociale fondamentale, distinta dallo Stato e preesistente ad esso. Questa tutela riguarda specificamente le famiglie fondate sul matrimonio, che è l'unico istituto espressamente menzionato. All'interno del matrimonio, marito e moglie godono di pari dignità e dei medesimi diritti, sia sul piano morale sia su quello giuridico. La legge ordinaria può derogare a questa parità solo in misura strettamente necessaria a preservare il nucleo familiare come unità coesa, non per subordinare un coniuge all'altro.
La norma tutela la famiglia come cellula base della società, riconoscendole un'autonomia rispetto all'intervento statale: lo Stato non crea la famiglia, la riconosce. Sul versante interno, intende eliminare le disuguaglianze tra coniugi che il diritto previgente aveva cristallizzato, garantendo che il matrimonio non diventi strumento di soggezione di uno sposo all'altro. Il riferimento ai limiti di legge bilancia parità individuale e stabilità dell'istituzione.
L'articolo 29 tutela espressamente la famiglia fondata sul matrimonio. Le coppie di fatto ricevono una protezione più limitata, fondata su altre norme costituzionali e su leggi ordinarie, ma non godono dello stesso riconoscimento diretto previsto da questo articolo.
No. La legge può disciplinare il cognome dei coniugi, ma deve rispettare la parità sancita dalla Costituzione. La giurisprudenza più recente ha confermato che entrambi i coniugi conservano il proprio cognome e possono facoltativamente aggiungere quello dell'altro.
No. Il principio di uguaglianza tra coniugi esclude qualsiasi preferenza automatica basata sul sesso. La legge disciplina l'affidamento tenendo conto dell'interesse del minore, indipendentemente dal genere del genitore.
Il testo non definisce il matrimonio come necessariamente eterosessuale. La Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto che la scelta di estendere il matrimonio alle coppie same-sex spetti al legislatore. Attualmente la legge prevede per queste coppie l'unione civile, non il matrimonio.
Significa che la famiglia esiste come istituzione autonoma, precedente e indipendente dallo Stato, che quindi non la istituisce ma la riconosce. Questo limita il potere pubblico di interferire nell'organizzazione interna della famiglia, salvo casi giustificati dalla legge.