Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1995

Corte cost., ord. 17 luglio 1995, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
328/1995
Data di deposito
17 luglio 1995
Data di decisione
10 luglio 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:328

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 75 del 24 marzo 1993
  • art. 2, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
  • art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 2, comma 1, legge n. 75 del 24 marzo 1993
  • art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • Capo I, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
  • art. 4, legge n. 421 del 23 ottobre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 22231

Questione gia' dichiarata inammissibile, per la ininfluenza della prima censura a seguito dell'avvenuta conversione in legge dell'impugnato decreto-legge, e la inidoneita' della seconda ad attivare il sindacato di costituzionalita'. - S. n. 263/1994. red.: S.P.

Massima n. 22233

Questione gia' dichiarata inammissibile, non dovendo essere esaminati dalla Corte profili di incostituzionalita' dedotti dal giudice 'a quo' in riferimento a parametri costituzionali (nel caso di specie, gli artt. 70, 101, 102 e 104 Cost.) indicati nel solo dispositivo della ordinanza di rimessione senza addurre alcun cenno di motivazione. - S. n. 263/1994. red.: S.P.

Massima n. 22238

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 263/1994. red.: S.P.

Massima n. 22239

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 263/1994 red.: S.P.

Massima n. 22240

Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 263/1994. red.: S.P.

Massima n. 22241

Manifesta infondatezza, in quanto, a parte ogni altra considerazione, la sollevata questione concerne risultati applicativi di un uniforme criterio di determinazione delle tariffe, e quindi non e' tale da configurare il lamentato vizio di legittimita' costituzionale. red.: S.P.

Massima n. 22242

Questione gia' dichiarata inammissibile, in quanto le disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei, fra i quali non e' dato ravvisare quella reciproca, intima connessione necessaria perche' possa validamente introdursi un giudizio di legittimita' costituzionale avente ad oggetto un intero testo legislativo. - S. n. 263/1994. red.: S.P.

Massima n. 22244

Questione gia' dichiarata inammissibile, in quanto la disposizione contenente la censurata delegazione legislativa ha oggetti eterogenei non strettamente ed intimamente connessi, componendosi di molteplici proposizioni normative, recanti ben diciannove principi e criteri direttivi. - S. n. 263/1994. Per identica 'ratio decidendi', v. la precedente massima G. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) nonché dell'intero capo I del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) e dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione, dal medesimo Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 1994, n. 75 sollevata, in riferimento agli artt. 70, 101, 102, 104 e 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1994, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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