Corte costituzionale
Ordinanza n. 328/1995
Corte cost., ord. 17 luglio 1995, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 328/1995
- Data di deposito
- 17 luglio 1995
- Data di decisione
- 10 luglio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:328
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 75 del 24 marzo 1993
- art. 2, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 2, comma 1, legge n. 75 del 24 marzo 1993
- art. 5, comma 4, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 5, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- Capo I, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 4, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 97, ss., Costituzione
- art. 70, ss., Costituzione
- art. 92, ss., Costituzione
- art. 108, ss., Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 55, ss., Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 22231
Questione gia' dichiarata inammissibile, per la ininfluenza della prima censura a seguito dell'avvenuta conversione in legge dell'impugnato decreto-legge, e la inidoneita' della seconda ad attivare il sindacato di costituzionalita'. - S. n. 263/1994. red.: S.P.
Massima n. 22233
Questione gia' dichiarata inammissibile, non dovendo essere esaminati dalla Corte profili di incostituzionalita' dedotti dal giudice 'a quo' in riferimento a parametri costituzionali (nel caso di specie, gli artt. 70, 101, 102 e 104 Cost.) indicati nel solo dispositivo della ordinanza di rimessione senza addurre alcun cenno di motivazione. - S. n. 263/1994. red.: S.P.
Massima n. 22238
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 263/1994. red.: S.P.
Massima n. 22239
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 263/1994 red.: S.P.
Massima n. 22240
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 263/1994. red.: S.P.
Massima n. 22241
Manifesta infondatezza, in quanto, a parte ogni altra considerazione, la sollevata questione concerne risultati applicativi di un uniforme criterio di determinazione delle tariffe, e quindi non e' tale da configurare il lamentato vizio di legittimita' costituzionale. red.: S.P.
Massima n. 22242
Questione gia' dichiarata inammissibile, in quanto le disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei, fra i quali non e' dato ravvisare quella reciproca, intima connessione necessaria perche' possa validamente introdursi un giudizio di legittimita' costituzionale avente ad oggetto un intero testo legislativo. - S. n. 263/1994. red.: S.P.
Massima n. 22244
Questione gia' dichiarata inammissibile, in quanto la disposizione contenente la censurata delegazione legislativa ha oggetti eterogenei non strettamente ed intimamente connessi, componendosi di molteplici proposizioni normative, recanti ben diciannove principi e criteri direttivi. - S. n. 263/1994. Per identica 'ratio decidendi', v. la precedente massima G. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) nonché dell'intero capo I del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) e dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione, dal medesimo Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 1994, n. 75 sollevata, in riferimento agli artt. 70, 101, 102, 104 e 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1994, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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